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Trasmissione telematica dei certificati di malattia
28/05/2010
La circolare n. 74 del 19/03/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica fornisce indicazioni operative per l'invio telematico dei certificati di
malattia; tale norma riguarda anche il Personale della Scuola.
Si richiama l’attenzione, in particolare, sul quarto paragrafo della citata circolare, avente per
oggetto “Oneri e vantaggi per il lavoratore” che di seguito si riporta in estratto:
“E’ cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la
propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.
Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso una delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e deve fornire allo stesso l’indirizzo di
reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza
comunicato all’amministrazione.
Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero, anche in
alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o
posta elettronica certificata.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e
dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del
lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di
protocollo identificativo del certificato emesso.
L’invio telematico effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi
successivi all’inizio della malattia, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di segnalare tempestivamente la
propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale,
all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.
L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni dì malattia relative ai certificati
ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore
potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.”
File allegati
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